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Art. 4 – Esclusione dei soci e diniego di ammissione dei candidati Art.
5 – Organi dell’Associazione Art. 7 – Il Consiglio Direttivo Art.
12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri Art. 14 – Patrimonio ed entrate Art. 16 – Estinzione dell’Associazione
E’
costituita l’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale “La Città di
Tutti O.N.L.U.S.”, con sede in Roma Via Nicola Stame 121; essa è retta dal
presente Statuto e da tutte le leggi applicabili al settore. L’Associazione
è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue solo ed
esclusivamente fini di solidarietà sociale. Lo
scopo della stessa è lo svolgimento della seguente attività: ·
promuovere
l’abbattimento delle barriere architettoniche che limitano l'autosufficienza
dei portatori di handicap e dei disabili in genere, sostenendo anche
economicamente progetti e iniziative tese al miglioramento della qualità della
vita. ·
Promuovere e
sostenere l’assistenza sanitaria, la ricerca scientifica e l’aiuto economico
e sociale a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche e sociali in Italia e all’estero, eventualmente collaborando con
altre associazioni umanitarie e di volontariato, ·
Promuovere progettare
e gestire attività di formazione professionale rivolta a soggetti disabili o
riguardanti figure professionali nel settore della disabilità, in
collaborazione con Enti Pubblici, Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni
utilizzando anche fondi della Unione Europea ai sensi della normativa vigente, ·
Promuovere progettare
e gestire servizi culturali e ricreativi a favore dei disabili in genere, ·
Progettare e gestire
uno sportello d’informazione, di orientamento e promozione di attività
imprenditoriali che vedano coinvolti i disabili, ·
Progettare e gestire
servizi diversi a favore di persone con handicap e delle persone che ne
sostengono il carico familiare o l’eventuale tutela giuridica, ·
Promuovere progettare
e gestire la realizzazione di spettacoli culturali di intrattenimento, mostre,
gare sportive, per la raccolta di fondi da destinare al sostegno dei bisogni dei
disabili in genere e per la promozione di progetti che li riguardano. E’
fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra
elencate. connesse
a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,
nei limiti consentiti dal D.Lgs 4/12/97 n.460 e successive modifiche e
integrazioni.
Tra
i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
associativa. Sono soci le seguenti categorie di aderenti
alla associazione: 3.1
Soci fondatori
Coloro che hanno partecipato alla costituzione del fondo di dotazione
iniziale ed i cui nominativi risultano nell’elenco allegato all’atto
costitutivo. 3.2 Soci ordinari Coloro che entrano a far parte dell’associazione, previa domanda motivata al Consiglio Direttivo e mediante versamento della quota associativa annuale, che partecipano alla stessa e ne sostengono le iniziative. Possono
essere associati tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, associazioni o
enti) che ne facciano richiesta. Il
giudizio di ammissione viene espresso dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni
dal ricevimento delle domande correlate di relativa documentazione riguardo le
motivazioni che hanno spinto il candidato a presentare la domanda. Al
Consiglio Direttivo spetta la facoltà di chiedere chiarimenti scritti al
candidato circa le motivazioni espresse. In caso di conferma annuale
dell’adesione mediante pagamento della quota associativa, il socio è
dispensato dalla presentazione al Consiglio Direttivo delle motivazioni che lo
spingono a partecipare all’associazione. I
soci ordinari hanno la facoltà di receso in qualsiasi momento mediante
comunicazione al Consiglio Direttivo. Ad
ogni socio ordinario maggiorenne spetta il diritto di voto in Assemblea. 3.3 Soci onorari Qualificati esponenti del mondo della scienza, cultura, arte, sport e politica eccetera che per il loro particolare impegno si sono distinti per gli stessi fini perseguiti dall’associazione. Il conferimento della carica di socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’associazione. I soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea e sono esentati dall’obbligo di pagamento della quota associativa. 3.4
Perdita della qualità di socio La qualità di socio non è trasmissibile e si perde: a) per recesso scritto diretto al Consiglio Direttivo ed indirizzato presso la sede dell’associazione; b) per decadenza, nel caso in cui il socio non rinnovi, di anno in anno ed anticipatamente, il pagamento della quota; tale decadenza è automatica dopo 15 giorni dalla comunicazione di costituzione in mora; c) per esclusione, nel caso indicato all’articolo 4. Art. 4 – Esclusione dei soci e diniego di ammissione dei candidati Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. L’escluso che si trovi in disaccordo con la decisione di diniego di amissione o di esclusione dall’associazione può ricorrere entro 30 giorni contro la comunicazione di diniego o esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri e chiedere la sospensione sino a pronuncia dello stesso Organo del provvedimento gravante a suo carico.
Art.
5 – Organi dell’Associazione
L’associazione si compone dei seguenti Organi che vengono eletti nel principio della pari opportunità tra donne e uomini: ¨ Assemblea dei soci ¨ Consiglio Direttivo ¨ Collegio dei Probiviri ¨ Collegio dei Revisori dei Conti ¨ Presidente ¨ Vice Presidente ¨ Segretario ¨ Tesoriere Le cariche sociali sono gratuite. L’Assemblea
è costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota
associativa. L’Assemblea
è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per il rendiconto
dell’attività svolta e per illustrare i programmi futuri, può essere
convocata anche su richiesta della metà più uno dei soci. Stessa. La convocazione si effettuerà anche mediante avviso affisso nella sede dell’associazione per un periodo non inferiore a 10 giorni escluso quello della seduta assembleare. Le
Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione
saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto
al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie per lo scioglimento dell’associazione sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Tutte
le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto. Hanno
diritto al voto solo gli associati maggiorenni. Ogni
aderente all’associazione ha diritto ad un voto, esprimibile da lui
personalmente o da un suo rappresentante, che può essere solo un altro socio,
nominato con delega apposta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun
socio può rappresentare per delega un solo socio. L’Assemblea
ordinaria delibera in merito: · alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla nomina dei probiviri; ·
alla
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; ·
alle
linee guida delle attività svolte dall’associazione; ·
all’approvazione
del rendiconto consuntivo; ·
all’approvazione
di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre. L’Assemblea
straordinaria delibera in merito: ·
allo
scioglimento e liquidazione dell’associazione con successiva devoluzione del
suo patrimonio; ·
alle
modifiche allo Statuto.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E’ composto da un numero dispari di membri da tre a sette eletti fra i soci fondatori ed i soci ordinari che siano iscritti all’associazione da almeno tre anni. La cessazione di uno dei membri comporta la nomina di un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo della durata prevista dall’incarico originario. Qualora il membro cessato sia un socio fondatore sarà automaticamente designato, dal Consiglio Direttivo in carica, il primo dei soci fondatori non eletti, qualora il membro sia un socio ordinario, sarà automaticamente designato, dal Consiglio Direttivo in carica, il primo dei soci ordinari non eletto. In caso di dimissioni o di cessazione di più di tre membri contemporaneamente, dovrà convocarsi l’Assemblea per una nuova elezione del Consiglio Direttivo. 7.2
Funzioni Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: · elegge tra i suoi membri il Presidente, che è anche il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo designa inoltre il Tesoriere scegliendolo tra i suoi membri; · ha funzioni di direzione e di attuazione della volontà assembleare; · decide sull’ammissione dei candidati e sull’esclusione degli associati; · determina l’ammontare delle quote dei soci; · sottopone all’approvazione dell’Assemblea i Regolamenti che disciplinano l’attività dell’associazione; · su proposta del Presidente può deliberare il trasferimento della sede sociale e l’apertura di ulteriori succursali; · autorizza il Presidente a compiere gli atti di amministrazione straordinaria. Il
Consiglio può delegare ad alcuni soci, o ad eventuali sottocomitati, lo studio
di alcune problematiche specifiche o la regolamentazione di determinate attività,
può anche delegare ad altra persona, anche estranea all’associazione, la
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali. La
convocazione del Consiglio può essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Essa
è fatta tramite lettera raccomandata contenente luogo (che dovrà essere
circoscritto al territorio italiano) data, ora, nonché l’argomento del
giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio almeno otto giorni prima
dell’adunanza, e giunta a destinazione almeno tre giorni prima della stessa. Il
Consiglio è validamente costituito e può deliberare, anche in assenza di
quanto sopra previsto, qualora siano presenti tutti i suoi membri; le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per
le deliberazioni in materia di straordinaria amministrazione, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei membri in carica.
E’ il rappresentante dell’associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Al Presidente spetta lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione dell’associazione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e ne verifica il buon funzionamento. Per
la rappresentanza dell’associazione il Presidente può firmare qualsiasi
lettera, corrispondenza o contratto.
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogni
qualvolta questi si trovi nell’impossibilità di svolgerle.
Svolge
la funzione di verbalizzazione di tutte le adunanze degli Organi
dell’associazione, Assemblea e Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro
Verbali delle Assemblee e del Libro degli aderenti all’associazione. Cura
la tenuta della cassa dell’associazione, tenendone idoneamente la contabilità
e predispone il rendiconto consuntivo. Art.
12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea qualora la stessa
lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri. La carica di Revisore è
incompatibile con quella di Consigliere; durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I Revisori potranno essere scelti in tutto o in parte tra le
persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza. Compito
dei Revisori è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità
dell’associazione, dando pareri sui bilanci.
L’Assemblea
elegge fra i candidati proposti dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri. Esso è formato da tre membri che durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra
all’interno dell’associazione Essi
decidono di tutte le controversie tra gli associati relativamente al rapporto
associativo o tra essi e l’associazione e i suoi Organi. I Probiviri
decideranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso. E’ escluso il ricorso ad altra giurisdizione.
Il
Patrimonio dell’associazione è formato da: a)
un fondo di dotazione iniziale costituito da versamenti effettuati dai
fondatori per un importo complessivo di Lire 1.200.000; b)
beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo; c)
elargizioni, donazioni o lasciti, contributi e finanziamenti da parte di
enti pubblici o privati o persone fisiche; d)
da eventuali avanzi netti di gestione. Le
entrate dell’associazione possono derivare da: §
versamenti
effettuati da tutti i soggetti che aderiscono all’associazione; §
redditi
prodotti dal patrimonio dell’associazione; §
qualsiasi
introito realizzato durante lo svolgimento delle attività sociali; §
quote
sociali; §
rimborsi. La
quota di versamento minimo da effettuare da parte dei soci al momento
dell’adesione all’associazione è fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. Tutte
le somme versate all’associazione ed effettuate nello spirito di solidarietà
perseguito dalla stessa, sono da considerarsi non rimborsabili.
L’esercizio
dell’associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre. Per ciascun esercizio è
prevista la redazione di un rendiconto consuntivo. Il
Presidente sottopone, non oltre il 30 aprile il rendiconto consuntivo
dell’anno precedente all’approvazione dell’Assemblea. I rendiconti sono custoditi dal Tesoriere che li mette a disposizione di tutti in qualsiasi momento. Per quanto riguarda gli eventuali utili o avanzi di gestione, essi vanno obbligatoriamente reimpiegati strumentalmente agli scopi dell’associazione, così come previsto dal presente Statuto e non possono in alcun caso essere distribuiti tra gli associati, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).
Art. 16 – Estinzione dell’Associazione L’associazione
si estingue con le modalità di cui all’art.27 c.c. per le seguenti cause: quando
il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi; per
le altre cause indicate all’art. 27 c.c.. In
caso di scioglimento l’associazione devolve il proprio patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) oppure a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla
legge. Per
quanto non previsto nel presente Statuto, si fa richiamo alle norme del codice
civile e a quelle delle altre leggi con particolare riguardo al Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
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Segnalateci eventi e novità, se possibile li pubblicheremo
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